Salta al contenuto principale

REGOLAMENTO GENERALE DEL DIPARTIMENTO DI RICERCA C.E.R.D.O (DRC.01 del 09 febbraio 2018)

 

Indice

pag. 2        Art. 01 Norme Generali

pag. 2        Art. 02 Vision

pag. 2        Art. 03 Mission

pag. 2-4     Art. 04 Organizzazione del Dipartimento di Ricerca CERDO

pag. 4-5     Art. 05 Riunioni del Dipartimento di Ricerca CERDO

pag. 5        Art. 06 Azioni disciplinari

pag. 5        Art. 07 Richiesta di ammissione

 

 

Art. 01 Norme Generali

  1. Il Dipartimento di Ricerca CERDO (DRC) è il dipartimento dell’Istituto di formazione osteopatica Centre pour l’Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques che si occupa delle attività inerenti la ricerca scientifica in campo osteopatico.
  2. Il presente regolamento:
    1. Disciplina le finalità e i compiti del DRC
    2. Definisce l’organizzazione interna del DRC
    3. Descrive il codice di condotta del DRC

Art. 02 Vision

  1. Il DRC considera la ricerca scientifica in campo osteopatico uno strumento utile per:
    1. La gestione dei problemi prioritari di salute
    2. Implementare l’attività didattica della scuola
    3. Favorire lo sviluppo continuo della professione
    4. La crescita professionale complessiva dei discenti
    5. La formazione di una mentalità ispirata ai principi dell’Evidence Based Medicine (EBM) e pratiche scientifiche fondate su linee guida internazionali con cui approcciarsi alla professione sanitaria Osteopatica, sia nei docenti che negli studenti

 

Art. 03 Mission

  1. Il DRC si propone di:
    1. Prevedere eventi di educazione continua in ambito di metodologia della ricerca pe il corpo docente per fornire una comune base scientifica
    2. Programmare ed erogare la formazione in Metodologia della Ricerca all’interno del curriculum formativo e valutarne gli esiti
    3. Promuovere, all'interno del corpo docente CERDO, l'utilizzo della letteratura scientifica come base di conoscenza per l'attività didattica 
    4. Promuovere l’attività scientifica autonoma dei suoi membri e dei docenti del CERDO
    5. Promuovere la partecipazione di discenti e docenti ad eventi di divulgazione scientifica nazionali ed internazionali

 

Art. 04 Organizzazione del DRC

  1. Il DRC è un organo collegiale del CERDO dotato di autonomia normativa ed organizzativa limitatamente al proprio ruolo e in ottemperanza al regolamento generale del CERDO, che agisce in accordo con i principi e con le finalità del CERDO
  2. L’autogoverno del DRC è garanzia di libertà di insegnamento, di apprendimento e di ricerca di tutti i componenti del dipartimento
  3.  Il DRC è composto:
    1. Dal coordinatore di dipartimento (C-DRC), designato dalla Direzione Generale del CERDO (DG)
    2. Dai membri docenti (MD-DRC), che abbiano fatto richiesta e/o individuati dalla DG e dal C-DRC e selezionati esclusivamente all’interno del corpo docente del CERDO
    3. Dai membri non docenti (MnD-DRC), che abbiano fatto richiesta secondo le modalità descritte nell’Art. 07 e che siano stati valutati idonei dal C-DRC
    4. I neodiplomati del CERDO possono diventare assistenti alle lezioni di Metodologia della Ricerca secondo le procedure descritte nell PG05 e formarsi per diventare futuri membri del DRC e dare supporto metodologico per le tesi
    5. Gli studenti del CERDO che, non soddisfacendo i requisiti minimi descritti nell’Art. 07, volessero comunque avvalersi del supporto del DRC o contribuire alle sue attività, dovranno compilare il modulo DRC.04 e seguire le procedure descritte nell’Art. 07. Qualora vengano ritenuti idonei dalla DG e dal C-DRC acquisiranno il titolo di Collaboratori Esterni del DRC.
  4. Le cariche del DRC si rinnovano automaticamente per ogni anno accademico ma in qualsiasi momento possono essere revocate o concesse dalla DG sentito il parere della Direzione Didattica (DD) e Coordinatore Didattico (COD) secondo le necessità dell'Istituto e le modalità previste dalla PG05
  5. Il DRC si impegna a:
  1. Garantire l’autonomia dei singoli membri e la loro libertà di attività scientifica al di fuori del DRC
  2. Interfacciarsi con la DD su materie inerenti l’attività scientifica
  3. Esprimere il proprio parere su ogni argomento di carattere generale che la DG, DD, COD, Comitato Didattico e qualsiasi menbro del collegio dei docenti ritenga opportuno sottoporre
  4. Promuovere l’attività scientifica del CERDO, attraverso le procedure individuate nel documento DRC.03
  5. Supportare i propri membri e i docenti del CERDO nell’attività scientifica
  6. Identificarsi come una comunità di lavoro che valorizza le competenze dei propri membri e fa del lavoro di gruppo il suo punto di forza per ottimizzare le prestazioni dell’attività scientifica
  7. Supportare i lavori di tesi degli studenti dell’Istituto, seguendo le indicazioni del documento DRC.02
  8. Rispettare il presente regolamento
  9. Rispettare il regolamento interno della Scuola relativamente agli artt. 1, 2, 3, 4
  1. Il C-DRC rappresenta il DRC di fronte alla DD. In particolare:
  1. Convoca e presiede le riunioni del DRC e cura l'esecuzione delle delibere
  2. Redige l’ordine del giorno delle riunioni del DRC
  3. Relaziona in collegio dei docenti sull'andamento del DRC e sullo stato delle attività svolte
  4. Presenta alla DG e Amministrativa (Amm) eventuali richieste di finanziamento secondo le modalità descritte documento DRC.03
  5. Svolge funzione di coordinatore e di supervisore dell’attività del DRC, nel rispetto del regolamento
  6. In accordo con la DD e COD, valuta la permanenza dei membri all’interno del DRC, in riferimento all’Art. 06 del presente regolamento
  7. In accordo con la DD e COD, viene valutata la sua permanenza come C-DRC, in riferimento all’Art. 06 del presente regolamento
  8. Segnala eventuali violazioni o non conformità ai membri che non si sono attenuti o adeguati al presente regolamento o alle procedure di cui DRC.02, DRC.03, secondo le modalità descritte nell’Art. 06
  1. Qualsiasi membro decida di estendere uno dei progetti in corso nel DRC ad enti esterni al DRC (come ad esempio società scientifiche, poli di ricerca ospedalieri, dipartimenti di ricerca di altre scuole, a personale del corpo docente del CERDO non appartenente al DRC o a persone fisiche esterne al DRC) deve obbligatoriamente ottenere l’approvazione del C-DRC, DD e DG
  2.  Il DRC può decidere di costituire sotto-commissioni e incaricare responsabili per la gestione di progetti o eventi compatibilmente con il budget dedicato alla ricerca

 

Art. 05 Riunioni del DRC

  1. Il C-DRC ha l’obbligo di convocare le riunioni del DRC in un numero non inferiore ad “uno” per anno accademico con un anticipo di almeno sette giorni.
  2. Le riunioni del DRC possono essere svolte sia fisicamente che come incontri telematici
  3. Le riunioni vengono convocate via mail dal C-DRC
    1. La mail va inviata dal C-DRC a tutti i membri del DRC e alla DD E COD in copia conoscenza
    2. La mail deve contenere la data e l’ora dell’incontro, l’ordine del giorno, e la modalità di incontro (fisico/multimediale)
    3. Tutti i membri si impegnano a rispondere alla mail confermando la loro presenza o giustificando al C-DRC la loro assenza.
    4. L’assenza ingiustificata di un membro ad un numero di almeno tre riunioni lo rende suscettibile ad azioni disciplinari come descritto nell’Art. 06
  4. Tutti i membri del DRC si impegnano ad essere presenti alle riunioni del DRC fisicamente op per via telematica
  5. Le decisioni nel DRC sono adottate ed esecutive se approvate dalla maggioranza dei membri del DRC votanti
  6. Hanno diritto di voto:
    1. C-DRC su ogni argomento proposto
    2. MD-DRC su ogni argomento proposto
    3. MnD-DRC solo su argomenti che riguardino l’attività tecnico-scientifica del DRC e non coinvolgano in alcun modo l’attività didattica
  7. In caso di parità nella votazione il voto del C-DRC vale doppio
  8. Per ogni riunione viene redatto un verbale, validato dal C-DRC,  condiviso con i membri del DRC e per conoscenza con DD e COD e portato in approvazione nella riunione seguente

 

Art. 06 Azioni disciplinari

  1. In caso di violazioni del presente regolamento, i membri del DRC possono incorrere nelle seguenti sanzioni:
    1. Sospensione dal DRC per un arco di tempo limitato
    2. Espulsione dal DRC
  2. Il tipo di sanzione disciplinare da applicare al caso singolo è concordato tra DG e C-DRC sentito il parere della DD e/o COD

 

Art. 07 Richiesta di ammissione

  1. Per poter entrare a far parte del DRC occorre aver letto e accettato il presente regolamento ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    1. Diploma di Osteopatia, con formazione e/o esperienza documentata in Metodologia della Ricerca
    2. Professionista con titolo di Laurea, con specifica formazione e/o esperienza documentata in Ricerca Scientifica
  2. La richiesta di ammissione si formalizza attraverso la compilazione del Modulo DRC.04 corredata a copia del documento d'identità e Curriculum Vitae. Essa può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno, tramite mail al DRC (drc@cerdo.it) con oggetto “Richiesta di ammissione al Dipartimento Ricerca CERDO”. 
  3. Il C-DRC valuterà l’idoneità della domanda e informerà gli altri membri
  4. La valutazione dell'accettazione  della richiesta verrà fatta sulla base di criteri quali la specifica competenza tecnica/scientifica, l’esperienza nelle attività di ricerca, l’aderenza degli argomenti di ricerca richiesti rispetto alla strategia del DRC previo parere della DG e DD
  5. Il nuovo membro è tenuto al rispetto del presente regolamento